Art. 6.
(Edilizia scolastica, arredi e attrezzature).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione aggiorna le norme tecniche-quadro sull'edilizia scolastica di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevedendo che tra gli indici minimi di funzionalità didattica per le scuole di ogni ordine e grado vi siano spazi progettati e adeguati per essere adibiti a biblioteca scolastica, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento.
      2. La fornitura degli arredi e delle attrezzature per le biblioteche scolastiche è di competenza delle province e dei comuni.